Contributi figurativi per la maternità ante 1994
31/05/2002 – A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), devono essere riconsiderate le precedenti disposizioni in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro. Gli effetti consistenti si verificheranno in special modo sulla contribuzione ai fini pensionistici. Poiché i contributi in questione sono da considerare utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità. Per cui bisognerà riesaminare tutte le domande respinte ovvero in corso di trattazione e bisognerà procedere alla ricostruzione delle prestazioni pensionistiche.
INPS, circolare n. 102 del 31 maggio 2002
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