Maternità ai lavoratori dello spettacolo,saltuari, a termine o a prestazione
25/03/2002 – L’Inps precisa che la prestazione di maternità per questi lavoratori si ottiene sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale di Euro 67,14 -giornaliere-) nel mese precedente l’inizio del congedo di maternità e dividendo l’importo così ottenuto per i giorni lavorati o retribuiti nel suddetto mese. L’indennità di maternità è riconoscibile sia alle lavoratrici che abbiano eseguito prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di maternità, sia alle disoccupate aventi diritto o in godimento dell’indennità di disoccupazione, sia alle disoccupate non assicuratecontro la disoccupazione in presenza di determinati requisiti. L’indennità ordinaria di disoccupazione è riconoscibile ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, escluse, comunque, alcune categorie per le quali non susiste l’obbligo assicurativo per la Ds.
INPS, circolare n. 60 del 25 marzo 2002
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