Licenziamento illegittimo, risarcimento sì ma limitato
16/03/2002 – Il risarcimento spettante al lavoratore licenziato illegittimamente di cui all’art. 18,comma 4, L. n. 300/1970 (indennità a titolo di risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro), non è dovuto per il periodo di inoccupazione ove questa sia dovuta ad un comportamento negligente, da parte del dipendente, che può aver concorso a produrre il danno.
Cassazione -Sez.Lavoro-,sentenza n. 3905 del 16 marzo 2002
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