Novità per il TFR
12/04/2001 – Per il calcolo del reddito di riferimento (per il TFR), ai fini della determinazione dell’aliquota, non si devono considerare le rivalutazioni assoggettate a imposta sostitutiva. La riliquidazione dell’imposta (TFR maturato dal 2001) da parte dell’amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione mod. 770. La detrazione d’imposta di L. 120.000 (prevista per la generalità dei lavoratori per un periodo transitorio di 5 anni e per i lavoratori con contratto a termine non superiore a 2 anni) deve essere riproporzionata in caso di part time. L’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% delle rivalutazioni deve essere versato entro il 16 dicembre e può essere calcolato prendendo a riferimento le rivalutazioni che maturano nell’anno anziché quelle dell’anno precede. L’imposta sostitutiva può essere utilizzata per recuperare il credito d’imposta sui TFR, di cui all’art. 3, c. 213, della L. 662/96.
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