Deposito dei contratti di secondo livello
24/01/2001 – L’INPS chiarisce le modalità da rispettare per dare efficacia agli elementi retributivi previsti dagli accordi aziendali. Viene specificato che il deposito dei contratti contenenti clausole o disposizioni che consentono, ai fini contributivi, l’individuazione degli elementi accessori della retribuzione da considerare imponibili, devono essere depositati a cura delle parti stipulanti presso gli Uffici Provinciali del lavoro competenti per territorio e degli enti previdenziali interessati. Il deposito dei predetti contratti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della stipulazione. Mentre il deposito dei contratti di secondo livello che consentono l’individuazione di erogazioni legate ai risultati aziendali, al fine di usufruire dello speciale regime contributivo previsto per dette erogazioni i datori di lavoro o le associazioni a cui gli stessi aderiscono, devono depositare i contratti presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione. In quest’ultimo caso non è richiesto alcun deposito presso gli uffici dell’Istituto.
INPS, circolare n. 17 del 24 gennaio 2001
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