Indennità di mobilità anche senza la relativa procedura
10/11/2000 – L’INPS ha invitato le sedi ad accogliere le domande di indennità di mobilità dei lavoratori che posseggono i requisiti. Pertanto la mancata attivazione della procedura di mobilità dovuta da comportamenti omissivi del datore di lavoro non pregiudica l’acquisizione del diritto alla percezione dell’indennità di mobilità. Le conseguenze derivanti dalla mancata attivazione delle procedure in questione comportano il pagamento da parte delle aziende di un contributo pari a nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, da pagarsi in unica soluzione.
INPS, Circolare n. 186 del 10/11/2000
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