Visite mediche di controllo
12/10/2000 – Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale apporta delle integrazioni e modifiche alla disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Poi il medico, qualora il lavoratore non accetti l’esito della visita di controllo, e’ tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante; contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario. Infine viene stabilito che in caso di necessita’ particolari verifiche sanitarie e/o amministrative, l’INPS puo’ disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.
Ministero del lavoro, D.M del 12 ottobre 2000 in G.U. 8 novembre 2000, n. 261
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