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Risoluzione AdE: istituzione del codice tributo credito di imposta per sviluppo e innovazione

Fatturato del settore servizi in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti
Risoluzione AdE: istituzione del codice tributo per l’EN.GE.B.

Risoluzione AdE: istituzione del codice tributo credito di imposta per sviluppo e innovazione

images (1)L’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha sostituito integralmente l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La nuova formulazione del citato articolo 3 prevede, al comma 1, l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento. In particolare, l’articolo 6 del citato decreto disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, tra l’altro, l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo del credito “esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in argomento si istituisce il seguente codice tributo:

“6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Si precisa che il codice tributo “6857” sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Codice Tributo

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