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Riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei L.S.U.

Disponibile la nuova versione del servizio online “Denuncia di infortunio”
Dati della produzione industriale del mese di Agosto 2016

Riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei L.S.U.

download-1L’INPS, in virtù delle norme in materia di Lavori Socialmente Utili succedutesi nel tempo a partire dagli anni Ottanta, ha effettuato il pagamento  dell’assegno (ASU) in favore dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (ex Fondo  per l’Occupazione).

L’art. 11 del D. Lgs. n. 468/97 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) ha previsto,  tra l’altro, che le Regioni e gli Enti locali potessero destinare risorse proprie per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell’assegno ASU versando all’Istituto le risorse economiche necessarie con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l’Occupazione e fossero versate all’Istituto le risorse economiche necessarie secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

In favore di tali lavoratori,  l’Istituto ha, altresì, riconosciuto d’ufficio la contribuzione figurativa – come previsto dall’art. 1, comma 9 della legge n. 608/1996 – utile,  fino al 31 luglio 1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dal 1°  agosto 1995 in poi, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto a pensione.

Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 81/2000 ( “Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili”); pertanto, l’Istituto ha continuato ad erogare l’assegno e a riconoscere d’ufficio la contribuzione figurativa – utile solo ai fini del diritto a pensione – esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l’Occupazione.

A seguito di ripetute richieste da parte delle Regioni e degli  Enti locali,  affinché l’Istituto continuasse ad erogare l’assegno ai lavoratori utilizzati nei progetti finanziati con risorse proprie, si è provveduto alla stipula di specifiche Convenzioni in tal senso (Schema di Convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406/2000, cfr. circ. INPS n. 143/2000 e n. 97/2002).

Lo schema di convenzione, tra l’altro, prevedeva, al punto 6, il versamento, da parte degli Enti utilizzatori,  degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione.

Circolare-inps-numero-188-del-07-10-2016

LSU

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