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Ok ai bonifici per spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica

Assegno natalità: nuove istruzioni, precisazioni ed implementazioni procedurali
Aggiornamento Rel. 8.10.0 del 23 Gennaio 2017
Ok ai bonifici per spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica

Ok ai bonifici per spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica

I bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento” sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste. Con la risoluzione n.9/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per l’accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

Ok anche se il cliente dell’Istituto è il destinatario del bonifico – Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. L’istituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.

I requisiti necessari per l’Istituto di pagamento – Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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