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Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione e termine di chiusura della Campagna

Ecco i dati aggiornati sull’occupazione in Italia
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Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione e termine di chiusura della Campagna

imagesL’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone:

“Ai  fini  della razionalizzazione degli adempimenti  di  cui  all’articolo  13  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate al reddito,  di  cui  al  precedente  comma  8,  che  non  comunicano integralmente all’Amministrazione   finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti  ad effettuare  la  comunicazione   dei   dati   reddituali   agli   Enti previdenziali  che  erogano  la  prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla  revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al  recupero di tutte le  somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.

Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.

L’Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l’adempimento dell’onere di dichiarazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.

Questo passaggio si rende possibile, in quanto un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.

A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l’assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell’anno precedente.

Nella circolare in basso, vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 (redditi anno 2014). Al riguardo, le istruzioni fornite con il messaggio n. 3667 del 28 maggio 2015, recante disposizioni di: ”avvio della Campagna ordinaria RED ITA e RED EST 2015. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali”, relativamente alle pensioni della gestione privata, restano in vigore per quanto non diversamente regolato dalla presente circolare.

Si precisa, in particolare, che nulla è variato per le modalità di svolgimento sia della Campagna 2015 per le verifiche reddituali dei pensionati residenti all’estero (RED EST), che di quella relativa alle Dichiarazioni di Responsabilità (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

Circolare Inps numero 195 del 30-11-2015

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