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Nessun obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i distributori di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”

Il Ministero del Lavoro pubblica l’ App Lavoro Intermittente
Inail: interruzione dei servizi on line
Nessun obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i distributori di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”

Nessun obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i distributori di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”

I distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi previsto dal Dlgs n. 127/2015. È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 44/E pubblicata oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fa ulteriore luce sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite vending machine.

Iva “monofase”, no all’invio telematico dei corrispettivi – Dal 1° aprile 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Oltre agli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta), fanno eccezione le vending machine che erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le operazioni che ricadono nel regime dell’Iva “monofase” dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972. Per i distributori di questi beni non sono richieste la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Un’analoga esclusione è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea (“gratta e vinci”), esenti dall’imposta in base all’articolo 10 del decreto Iva.

Distributori “misti”, l’obbligo è solo parziale – La risoluzione di oggi, inoltre, illustra la disciplina dei distributori “misti”, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso i rivenditori saranno tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”); non rientrano, invece, tra le informazioni da memorizzare e inviare elettronicamente quelle relative alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”).

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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