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Chiarimenti Inps su Gestione DM10 passivi, note di rettifica passive e DM10Vig passivo

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi di METASALUTE
Chiarimenti Inps su Gestione DM10 passivi, note di rettifica passive e DM10Vig passivo

Chiarimenti Inps su Gestione DM10 passivi, note di rettifica passive e DM10Vig passivo

Con il presente messaggio, a seguito delle segnalazioni pervenute, si riepilogano le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10Vig passivi.

La denuncia passiva, saldo a credito azienda, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.

Una volta completata la fase di calcolo delle denunce mensili, la procedura, in presenza di differenze contributive, può generare delle note di rettifica attive o passive.

Le note di rettifica, visualizzabili anche all’esterno sin dal momento della loro generazione, sono gestibili dagli operatori di sede dal momento in cui risultino in stato EMESSO.  Anche le note di rettifica passive, al pari di quelle attive, sono notificate alle aziende per le opportune valutazioni.

La nota di rettifica passiva, emessa e notificata ai datori di lavoro mediante posta elettronica certificata o in caso di assenza di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.

Per evitare di generare inadempienze per indebite compensazioni, gli operatori di sede dovranno porre particolare attenzione nella lavorazione delle compensazione F24, verificando l’esistenza delle note di rettifica passive anche se non ancora transitate ai debiti.

Si rammenta, inoltre, che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell’INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle Strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall’emissione.

Infatti, se l’Istituto è creditore di una somma e il contribuente risulta avere un debito, resta salva la possibilità di utilizzare le somme che costituiscono l’evidenza a credito del partitario ancor prima dello scadere dei 12 mesi. Ciò impone, tuttavia, la preventiva comunicazione al contribuente e la sua successiva accettazione, al fine di evitare, da parte dello stesso, l’utilizzo del medesimo credito in compensazione diretta sul modello F24 con le partite a debito in esso indicate.

Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.

Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24.

La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda.

La richiesta deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la posizione aziendale mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per le denunce passive e le note di rettifica passive, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza. L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto.

Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora a seguito della compensazione residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, quest’ultimo dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento.

Si rappresenta, infine, che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

Note di Rettifica

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