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Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale

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Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale

Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all’articolo 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge.

L’Istituto ha provveduto a fornire le indicazioni operative, per la fruizione dell’esonero in oggetto, con la circolare n. 105/2020 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.

Come indicato nella citata circolare n. 105/2020, possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come già precisato nella sopra richiamata circolare, possono accedere alla misura in discorso i datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Ciò premesso, si evidenzia che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.

Al riguardo, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell’esonero in parola.

Fonte: www.inps.it

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