IC Software Srl
  • Azienda
    • IC Software
    • Organigramma
    • Responsabilità sociale
    • Master e Convegni
    • Scarica Brochure
    • Informativa Privacy
  • Prodotti
    • App Librounico
    • GPEasy PDF
    • GPEasy Print
    • Fattura Elettronica
    • Noleggio postazione con procedura GP Star evolution
  • Servizi
    • Assistenza
    • Formazione
      • Bacheca Utente
      • Corso GPStar del 21 maggio 2026
    • Aggiornamenti GPStar
    • Guida GPStar

Assegno Unico ed esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI
Contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva. Pronti modello e regole per chiedere l’agevolazione: domande dal 6 giugno
Assegno Unico ed esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF

Assegno Unico ed esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

Al contempo, al comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo è previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e di cui all’articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (TUAF), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Pertanto, con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 deldecreto-legge n. 69/1988,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955).

Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).

Tanto premesso, si rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.

Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, eall’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

Fonte: www.inps.it

Assegno Unico

Categorie

  • Agevolazioni ed incentivi
  • Aggiornamenti GPstar Evolution
  • Altro
  • Annunci e novità
  • ANPAL
  • Cassa Edile
  • Circolari
  • Comunità Europea
  • Conservazione Sostitutiva Documenti
  • Consulenti del Lavoro
  • Contratti Collettivi
  • Corte Costituzionale
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Direzione Provinciale del Lavoro
  • Documenti Agenzia delle Entrate
  • Documenti altri enti
  • Documenti non classificati
  • Documenti Regioni e Province
  • ENPALS
  • Enti Lavoro e Fisco
  • Enti Previdenziali/Assistenziali
  • Focus
  • Garante Privacy
  • Guide
  • INAIL
  • INPDAP
  • INPS
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • ISTAT
  • Leggi e Decreti
  • Librounico
  • Marketing
  • Master / Convegni
  • Ministero del Lavoro
  • Ministero delle Finanze
  • Mod. 730
  • Mod. 770
  • Modulistica
  • News
  • Procedura GPStar
  • Senza categoria
  • Statistiche
  • Utilità

Chi siamo

Dal 1987, soluzioni che semplificano il lavoro.
In un contesto legislativo complesso e in continuo mutamento la scelta degli strumenti di lavoro è diventata cruciale. Noi di IC SOFTWARE sviluppiamo programmi ed applicativi per consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni ed aziende da trent’anni. Sappiamo bene quali sono le esigenze dei nostri Clienti ed il nostro Know-how ci consente di offrire soluzioni semplici a problemi sempre più complessi. Diamo ai nostri Clienti software sempre aggiornati, in grado di ridurre tempi ed errori, con la garanzia che ci sono delle persone qualificate sempre pronte a trovare la risposta ad ogni richiesta.

Newsletter

Contatti

IC Software S.r.l.
Via Napoli, 155
80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
P.IVA 01421541218
C.F. 05409680633
I.REA 440890/87
T.+39 081 8444306
F.+39 081 8444112
mail info@icsoftware.it

  • Area Clienti
  • Librounico.info
©2026 IC Software Srl All rights reserved.