UNICO 2002 senza più segreti
12/06/2002 – L’Agenzia delle Entrate in occasione della Videoconferenza del 14 maggio 2002 ha risposto a numerosi quesiti. Di particolare rilevanza, in materie “Lavoro”, sono le risposte riferite ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, le detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza e per la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente molto interessante è il punto 7, dove si precisa che il compenso erogato ad un amministratore di società non rientra tra i redditi di co.co.co (assimilato al lavoro dipendente) quando l’incarico di amministratore di una società o di un ente è svolto da un professionista che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Ministero delle Finanze, circolare n.50/E del 12 giugno 2002
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