Credito d’imposta per assunzione di lavoratori detenuti
09/05/2002 – Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e’ concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
Ministero della Giustizia, decreto n. 87 del 25 febbraio 2002 in G.U. 9 maggio 2002, n. 107
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