Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap
Come noto, il processo di privatizzazione delle aziende industriali dello Stato, delle aziende municipalizzate e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività economica, avviato già a partire dagli anni 90 in Italia, ha progressivamente mutato il sistema economico del paese.
La disciplina dettata in materia, peraltro, è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, tanto che, anche in ambito previdenziale, sono state affrontate in passato, da parte delle amministrazioni competenti, talune problematiche connesse alla erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore di lavoratori dipendenti degli enti privatizzati.
In particolare, le questioni esaminate hanno riguardato gli aspetti previdenziali correlati alla erogazione di ammortizzatori sociali e di prestazioni economiche assistenziali a lavoratori dipendenti di aziende pubbliche privatizzate già iscritti alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) qualora detti soggetti, all’atto della privatizzazione dell’ente, abbiano mantenuto il rapporto previdenziale preesistente presso le gestioni medesime.
La progressiva estensione delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni dell’Inps (GPT – Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS – Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.), ha determinato criticità in merito al riconoscimento e alla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di percezione delle relative prestazioni (indennità di disoccupazione ordinaria, indennità in ambito ASPI e NASpI, indennità di malattia e maternità e per congedi parentali, mobilità, CIG, CIGS, etc.), nella gestione di iscrizione dei soggetti interessati.
Tali criticità sono emerse con maggiore evidenza con la soppressione dell’Inpdap[1] e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, ed a seguito delle attività di consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. Al riguardo, è bene ribadire che il trasferimento delle funzioni dall’Inpdap all’Inps non ha modificato le regole di concessione delle prestazioni previdenziali Inps in argomento: tali prestazioni, infatti, continuano ad essere concesse dall’Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori dipendenti da aziende pubbliche privatizzate cui si riferisce la presente circolare, i quali pertanto accedono alle prestazioni in argomento secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare, anche al fine di rendere l’azione amministrativa dell’Istituto uniforme, si riassume il quadro normativo di riferimento e si individuano le modalità di accredito – riferite, si ribadisce, ai lavoratori dipendenti da aziende private iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, per i quali è dovuta all’Inps la contribuzione “minore” – della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, ove dovute sulla base della normativa di riferimento, che derivano dall’insorgenza dei seguenti eventi assicurati:
a) eventi di malattia, maternità, CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale, L. n. 104/92 con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro;
b) eventi di malattia e maternità , L. n. 104/92 avvenuti all’interno del rapporto di lavoro, con pagamento diretto;
c) eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
d) eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
e) eventi di CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga con pagamento diretto;
f) evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
– disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;
– disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;
– c.d. mini ASpI 2012 – per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
– ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
– NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
– disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli;
– indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
– Mobilità in deroga.
Per approfondire l’argomento, riportiamo il link della circolare in basso:
Circolare Inps numero 212 del 02 12 2016
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