Pubblicata la Circolare Inps sul Fondo di integrazione salariale
L’articolo 3, c. 19 della legge n. 92/2012 prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 14 dell’art. 3 della citata legge.
Pertanto, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito, presso l’INPS, il suddetto Fondo residuale. Le relative disposizioni amministrative sono state emanate dall’Istituto con apposite circolari e messaggi, i cui estremi sono di seguito riportati: circolare n. 100/2014, circolare n. 79/2015, messaggio n. 6897/2014, messaggio n. 8673/2014 e, da ultimo, il messaggio n. 7637/2015 in ordine all’operatività dello stesso.
Ciò premesso, si evidenzia che il D.lgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia adeguata alle disposizioni del medesimo Decreto legislativo.
Conseguentemente, a norma dell’art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risultano ad esso applicabili, in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all’art. 29 del D.lgs n. 148/2015.
Si sottolinea, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 46, c. 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Con Decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, ed entrato in vigore il 14/04/2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Risulta evidente come, nel nuovo impianto normativo, il Fondo di integrazione salariale prosegue, pertanto, la medesima funzione del Fondo residuale, del quale eredita la gestione, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 del D.lgs 148/2015.
Con circ. n. 22/2016 e con messaggio n. 1986/2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito all’operatività del Fondo di integrazione salariale in attesa del completamento dell’iter amministrativo relativo all’adozione del Decreto interministeriale di adeguamento di cui al citato articolo 28, c. 4, nonché le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo. Sono state fornite, altresì, con messaggi n. 306/ 2016 e n. 548/2016, le prime indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di cui si tratta ed alcune precisazioni in riferimento al computo della media occupazionale.
Con la circolare in basso si illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale così come delineata dalle disposizioni su richiamate.
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