Transazioni annullabili per i diritti sorti e nulle per i diritti futuri
26/05/2006– L’impugnazione delle rinunce e le transazione e’ previsto un termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione (tranne se queste sono state stipulate in sede Giudiziale, Amministrativa o Sindacale). Mentre l’impugnazione può essere proposta anche successivamente alla scadenza del termine semestrale (ovvero anche dopo stipula dinnanzi alle “Commissioni”), quando le denunzie e le transazione siano affette da nullità.
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n.12561 del 26 maggio 2006
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