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Prestazioni di lavoro occasionale: consulenti del lavoro abilitati alla piattaforma

Indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato. Chiarimenti.
Controlli formali sulle dichiarazioni 2015 e lettere di compliance
Prestazioni di lavoro occasionale: consulenti del lavoro abilitati alla piattaforma

Prestazioni di lavoro occasionale: consulenti del lavoro abilitati alla piattaforma

Soggetti abilitati agli adempimenti di registrazione, comunicazione e dichiarazione. Estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali ed ai Patronati.

Con la circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

In particolare, al fine di poter accedere alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori devono effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Inoltre, gli utilizzatori del Libretto Famiglia, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS, sono tenuti a comunicare i dati relativi alla singola prestazione effettuata (vedi par. 5.2 circolare n. 107/2017). Gli utilizzatori del Contratto di Prestazione occasionale, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS, sono tenuti a registrare i dati relativi alla singola prestazione che verrà effettuata.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

–         direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

–         avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

a)   dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

b)   dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i, esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia.

Gli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per il contratto di Prestazioni Occasionali (utilizzatori e prestatori) dovranno richiedere all’Inps il proprio codice PIN cittadino dispositivo, attraverso il quale sarà loro possibile operare a seguito di delega.

Qualora siano già dotati di PIN come intermediario potranno continuare ad operare con quello già in uso.

Oltre alla modalità di accesso tramite PIN è possibile accedere tramite credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

Gli intermediari autorizzati potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la procedura opportunamente predisposta. A tal fine, l’applicazione, denominata “Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali”, sarà disponibile sul  sito Internet dell’Istituto.

Attraverso tale applicativo l’intermediario compilerà la delega con i dati propri e del delegante. Terminata la compilazione, l’intermediario potrà stampare la delega per la sottoscrizione da parte del delegante. All’atto della sottoscrizione la procedura consentirà all’utente di effettuare la validazione della delega stessa mediante esplicita conferma, dichiarando così, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario s’impegnerà a custodire presso di sé la delega – unitamente ad una fotocopia di un valido documento d’identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Le applicazioni di gestione delle deleghe saranno rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto dalla data di pubblicazione del presente messaggio. A decorrere da tale data, i soli soggetti delegati, intermediari riconosciuti ai sensi della legge 12/1979, potranno accedere alle applicazioni descritte ed inserire le proprie deleghe.

Eventuali deleghe già attivate, nell’ambito della gestione datori di lavoro con dipendenti, consentono di operare, per il medesimo datore di lavoro, anche con riguardo agli adempimenti per il lavoro occasionale.

Come sopra indicato, gli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, possono svolgere i servizi a disposizione del prestatore nella piattaforma a lui dedicata, e tutti gli adempimenti relativi esclusivamente al Libretto Famiglia  previa acquisizione del mandato di assistenza secondo quanto normativamente previsto.

Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid.

A partire dalla pubblicazione del presente messaggio sarà possibile versare le somme necessarie per alimentare il c.d. portafoglio virtuale dell’utilizzatore attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali, attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il Portale dei Pagamenti INPS da accesso a tutte  le modalità di pagamento elettronico “pagoPA” di Agid per l’acquisto di titoli di pagamento per Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il Contratto di Prestazione Occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite PagoPA.

Modalità di compilazione modello F24.

Si rammenta che gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale possono effettuare i versamenti necessari per alimentare il proprio c.d. portafoglio elettronico tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE).

L’utilizzatore dovrà apporre nella sezione “CONTRIBUENTE” il proprio Codice Fiscale ed i relativi dati identificativi. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” i relativi campi dovranno essere valorizzati come segue:

–         nel campo “tipo”, dovrà essere valorizzata la lettera “I”;

–         nel campo “elementi identificativi”, non dovrà essere inserito alcun valore;

–         nel campo “codice”, dovrà essere valorizzata la causale contributo:

  • per il Libretto Famiglia, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”;
  • per il Contratto di prestazione occasionale, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”;

–         nel campo “anno di riferimento”, occorre indicare l’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”;

–         nel campo “importi a debito versati”, si deve indicare l’importo versato da utilizzare, attraverso la piattaforma telematica INPS, per il pagamento di prestazioni occasionali.

Si rammenta che il modello F24 ELIDE potrà contenere solo importi a debito e non consente compensazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP.

 

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