Pubblicata la circolare Inps sulla Riduzione del Cuneo Fiscale
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come previsto dalla citata disposizione, l’esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), è riconosciuto:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in commento è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021. Al riguardo, si rammenta che l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022.
Pertanto, per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, la disciplina dell’esonero contributivo di cui all’oggetto deve ritenersi integrata secondo le indicazioni contenute negli atti richiamati.
2. Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali).
3. Assetto, misura e durata dell’esonero
L’importo dell’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, come anticipato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra considerata, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’esonero è pari al 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore. Ad esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 2 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.
Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 3 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 6,19 punti percentuali.
Ciò posto, l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. Si rappresenta che il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro – dirimente ai fini dell’applicabilità della riduzione e della sua entità – è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
Come già specificato, le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano, inoltre, non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che: – laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
– laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
– laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%. In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Si precisa, inoltre, che la norma in trattazione prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (cfr., nel dettaglio, i successivi paragrafi 3.1 e 3.2). Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
– nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
– nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione. Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
3.1 Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità
L’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima. Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell’esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Considerazioni del tutto similari all’ipotesi della cessazione in corso d’anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima. 3.2 Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili Come più volte evidenziato, l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 2%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 3%), maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.
Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto.
Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro[2] (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio. Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (riduzione del 2%) o a 1.923 euro (riduzione del 3%).
L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata. Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
6. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022.
La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente. Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta. Ad esempio, laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, potrà essere ridotta di 2 o 3 punti percentuali; di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 o 6,19 punti percentuali.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà essere applicata anche la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, pari al 50%.
Fonte: www.inps.it
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