Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
A seguito dell’entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197[1] (di seguito, anche legge di Bilancio 2023) e del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198[2] (di seguito anche decreto Milleproroghe), con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.
1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legge n. 197/2022
Gli interventi previsti dalla legge di Bilancio 2023 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono contenuti nei commi da 324 a 329 e 510 dell’articolo 1 della medesima legge.
Di seguito si riepilogano le misure di cui ai citati commi.
1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Il comma 324 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 incrementa di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il successivo comma 325 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul citato Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Dette risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato decreto interministeriale.
1.2 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center
Il comma 327 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 proroga, per l’anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che tali interventi prevedono la concessione, in deroga alla vigente normativa, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale; la misura è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.
Sul punto si richiamano le istruzioni rese note, da ultimo, con il messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022.
1.3 Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA
Il comma 328 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 proroga per l’anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
All’onere derivante dal finanziamento del predetto intervento, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
Con il successivo comma 329 del citato articolo 1 viene disposta la proroga, per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi.
Relativamente ai presupposti e alle condizioni per accedere al trattamento in questione, si richiamano i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all’Istituto, che continuerà altresì a farsi carico dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
In merito alle istruzioni procedurali, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.
1.5 Proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona
Il comma 510 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, attraverso uno specifico finanziamento, proroga, fino al 31 dicembre 2023, l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
Sul punto si richiamano le indicazioni illustrate con il messaggio n. 4166 del 17 novembre 2022.
2. Altre disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
2.1 Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
Il comma 284 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha prorogato – per il triennio 2021-2023 – il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018-2020 – dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.
Il predetto intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.
Le istruzioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019.
2.2 Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi
L’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) ha disposto la proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all’articolo22-bis del D.lgs n. 148/2015, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.
Si rammenta che il citato articolo 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:
Causale | Durata |
Crisi aziendale | 6 mesi |
Riorganizzazione aziendale | 12 mesi |
Contratto di solidarietà | 12 mesi |
L’articolo 1, comma 129, della legge n. 234/2021 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.
Riguardo alle istruzioni procedurali, si richiamano i contenuti del messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
2.3 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale
Nel corso dell’anno 2023 troverà applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Sulla materia si richiamano le indicazioni e i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6 del 18 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella circolare dell’Istituto n. 18 del 1° febbraio 2022, paragrafo 3.4.1, nonché le istruzioni operative illustrate nel messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.
2.4 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
Nel corso del 2023 continuerà a trovare applicazione anche la disposizione di cui all’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015.
La norma prevede la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Possono accedere alla misura in commento i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Si ricorda che il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
In ordine al trattamento di cui trattasi, riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.2 della circolare n. 18/2022, nonché nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022.
2.5 Disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015
Si evidenzia che le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui, rispettivamente, ai commi 11-quinquies e 11-sexies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, come illustrati nella circolare n. 97 del 10 agosto 2022, in quanto riferiti a periodi fruibili entro il 31 dicembre 2022, non trovano più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto–legge n. 198/2022
L’articolo 9 del decreto-legge n. 198/2022 reca disposizioni in materia di proroga dei termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Tra le misure che attengono agli ammortizzatori sociali, si segnalano quelle declinate rispettivamente dai commi 3 e 5, che di seguito si illustrano.
3.1 Proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015
Come illustrato nella circolare n. 18/2022, in sede di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 ha assegnato ai Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dagli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, con termine al 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori sarebbero dovuti confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il comma 3 dell’articolo 9 del decretoMilleproroghe, modificando i relativi articoli del D.lgs n. 148/2015, differisce, per tali Fondi, al 30 giugno 2023 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento alla disciplina prevista dai citati articoli del D.lgs n. 148/2015, come modificati dalla legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° luglio 2023.
Dal punto di vista operativo, in ragione della richiamata proroga, i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022).
Nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, quindi, i dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di integrazione salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento.
Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i menzionati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di settore e non sono più soggetti alla disciplina del FIS e ai relativi obblighi contributivi, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Si ribadisce, infine, che gli effetti degli accordi di adeguamento dei Fondi di solidarietà alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015, come novellata dalla legge n. 234/2021, e successive modificazioni, decorreranno dal termine dell’iter amministrativo di adeguamento, coincidente con la formale adozione del decreto interministeriale di adeguamento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3.2 Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale trasmesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022
Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto Milleproroghe reca una norma di salvaguardia per le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, trasmesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.
In conseguenza della previsione di cui trattasi, le citate domande sono ritenute validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.I. 7 aprile 2016, n. 95269 (60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Le suddette istanze, laddove trasmesse entro l’arco temporale stabilito dal menzionato comma 5 dell’articolo 9 (1° gennaio 2022 – 30 settembre 2022) saranno, quindi, considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, inderoga a quanto disposto dall’articolo 5, comam 8, del D.I. n. 95269/2016[3], le prestazioni integrative di cui trattasi posssono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
In relazione a tale ultimo aspetto, si fa riserva di fornire le istruzioni operative con successivo specifico messaggio.
4. Congedo parentale
Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale.
Il citato comma, infatti, integrando il primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.
In particolare, la nuova misura – che può essere fruita in alternativa tra i genitori – trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare.
Fonte: www.inps.it
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