Assegno unico: ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell’AUU, a integrazione di quanto già chiarito con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, con particolare riferimento ad alcune tematiche specifiche evidenziate nei successivi paragrafi.
1. Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori
L’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, nella circolare n. 23/2022, alla lettera d) del paragrafo 4.1, viene chiarito che rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
Su tale ultimo aspetto rileva l’articolo 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, si ritiene che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.
Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
2. Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi
All’articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).
Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.
Al riguardo, si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun’altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.
3. Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati
Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.
L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio).
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.
Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato.
Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.
4. Figli maggiorenni
L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
La circolare n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si rammenta che i figli maggiorenni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 230/2021, sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).
Pertanto, in applicazione dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in combinato disposto con le sopracitate regole dell’AUU, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.
Infine, si ricorda che il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario (in analogia a quanto previsto per i minorenni dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013). Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione “al nucleo familiare naturale” non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori (cfr. il paragrafo 1.1.10 della Parte 2 delle Istruzioni per la compilazione della DSU), presentando direttamente o per il tramite dell’affidatario la domanda di AUU.
5. Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda (ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio (cfr. l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021).
In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma e indicate al precedente paragrafo 4.
Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).
Si ricorda che l’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.
Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.
Fonte: www.inps.it
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