
Ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Fonte: www.governo.it
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità