Gestione separata: pubblicate le aliquote contributive per l’anno 2021
Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
Per l’anno 2021 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
– 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
– 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81[2], recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato nella circolare n. 122/2017.
1.2 Professionisti
1.2.1 Introduzione nuova aliquota
L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023[3]. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386[4] dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
1.2.2 Aliquote
A seguito di quanto illustrato nel paragrafo precedente ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:
– aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[5];
– aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
– aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
1.4 Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
2.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2020.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2021 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
4. Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,98% | € 4.144,59 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
Fonte: www.inps.it
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