IncentivO Lavoro (IO Lavoro): istanze KO da ritrasmettere
Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) volto all’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, effettuate in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, come disciplinato dal decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 52 dell’11 febbraio 2020 e successive rettifiche.
Come ampiamente illustrato nella suddetta circolare, l’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Inoltre, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A seguito dell’invio delle istanze relative alla sopra richiamata agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
Si precisa, a tale proposito, che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n. 124/2020.
Come già illustrato nella circolare n. 124/2020, si conferma quanto segue: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, si comunica che per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020).
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
Si ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020) – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.
Fonte: www.inps.it
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