Pubblicato il provvedimento dell’AdE relativo al DURC FISCALE
L’Agenzia delle Entrate ha pubbblicato il provvedimento n. 54730del 06/02/2020 relativo all’approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto DURC FISCALE).
Si precisa che la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera a), è verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, secondo i criteri definiti nell’allegato B mentre la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b), è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione, secondo i criteri definiti nell’allegato B.
Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
Ricordiamo che L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis che reca, tra l’altro, misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Il comma 1
dell’articolo 17-bis impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
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