Misura della riduzione dei premi e contributi Inail per il 2018
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a
1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2014, su proposta dell’Inail, contenuta nella determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.
L’art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione del Presidente dell’Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.
Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del richiamato decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016, è stata approvata la determinazione del Presidente Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019, nonché la percentuale di riduzione per il 2017.
Con la circolare n° 13 del 2 marzo 2018, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative.
RIDUZIONE PERCENTUALE PER IL 2018 E CRITERI DI APPLICAZIONE
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81% con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 20172 (allegato 1), che ha approvato la determinazione del Presidente Inail 24 ottobre 2017, n. 388.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica
quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle
more intervenga la revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, si fa integrale rinvio alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6, nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
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