Esonero dal versamento del contributo addizionale
L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce, in linea generale, l’obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 8 bis, del Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal Decreto legislativo n. 148 del 2015.
Con la Circolare n. 4 del 16 febbraio 2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione precisa le fattispecie in cui è possibile essere esonerati ai sensi della normativa sopra citata e la decorrenza dell’esonero dal versamento della contribuzione con riferimento ad ogni singola procedura concorsuale.
Per approfondimenti, è possibile consultare la Circolare n. 4 del 16 febbraio 2018.
Fonte: www.lavoro.gov.it
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