Vigilanza recupero benefici normativi e contributivi
Con riferimento alla circolare n. 3 del 18 luglio 2017 inerente l’oggetto si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, condivise con l’INPS e con l’INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali.
Com’è noto, la circolare è intervenuta sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
È stato chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line.
Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera evidentemente anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori.
In altri termini, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.
A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti.
Per altro verso, va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni.
Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.
Resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”.
Va in ultimo ribadito che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Al riguardo si richiama l’attenzione degli Ispettorati territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di ordinanze ingiunzione – evidentemente non impugnate – ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, affinché possano procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati.
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