Definizione agevolata: la “Comunicazione delle somme dovute” a portata di click
A tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla Definizione agevolata è stata inviata – per ciascuna richiesta presentata – la “Comunicazione delle somme dovute”, come previsto dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
Una copia della Comunicazione è disponibile dal 16 giugno anche nell’area riservata del portale.
Inoltre, in area pubblica, senza necessità di pin e password personali, puoi chiederne una copia compilando il form “Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute”.
Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.
Accedi al form per richiedere copia della Comunicazione
La comunicazione contiene informazioni in merito a:
- accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
- eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
- importo/i da pagare;
- data/e entro cui effettuare il pagamento.
Contiene inoltre il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che hai effettuato al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul tuo conto corrente.
Anche i bollettini che contengono l’intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione, possono essere utilizzati per il pagamento.
Consulta le modalità di pagamento
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, l’Agente della riscossione ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
- AT – Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
- AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” sia per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;
- AD – Sia per i debiti “rottamabili” sia per gli eventuali debiti non “rottamabili” non devi pagare nulla;
- AX – Per i debiti “rottamabili” non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;
- RI – Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e hai quindi un importo da pagare.
Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito a:
- totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- debito residuo oggetto di definizione;
- importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
Fonte: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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