Circolare Inail su Durc e definizione agevolata dei ruoli
Con la circolare n. 18 del 28 aprile 2017 sono stati chiariti i nuovi criteri per l’attestazione della regolarità contributiva in presenza della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione.
Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina, pertanto, l’estinzione del debito residuo.
In tal caso tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
In relazione alla definizione agevolata disciplinata dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si è posta la questione degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva, i cui requisiti sono stabiliti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona, infatti, solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute e pertanto fino a tale momento permane l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il comma 4 dell’articolo 6 del citato decreto legge stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina pertanto l’estinzione del debito residuo.
Su conforme parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro reso con nota del 9 gennaio 2017, protocollo n. 0000122, trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 febbraio 2017, protocollo n. 0004285 sono state pertanto fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l’attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all’agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Si è ritenuto invece corretto attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che all’articolo 54 intitolato “Documento Unico di Regolarità Contributiva” stabilisce nuovi criteri per l’attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata
L’articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Si ricorda che il termine di presentazione della citata dichiarazione all’agente della riscossione, era stato fissato al 31 marzo 2017 dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 ed è stato prorogato al 21 aprile 2017, prima dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 e poi dall’articolo 11, comma 10, lettera a) della legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
La medesima legge 7 aprile 2017, n. 45 ha differito al 15 giugno 2017 il termine del 31 maggio 2017 entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche, nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale, per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in ordine al pagamento del 70 per cento delle somme complessivamente dovute nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018.
Per completezza si specifica, infine, che il comma 13-ter dell’articolo 6 citato, inserito dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2017, n. 45, ha stabilito che per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (a cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata.
Annullamento dei Durc rilasciati in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
Il comma 2 dell’articolo 54 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. La norma precisa che a tal fine l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.
Pubblicazione dell’elenco dei Durc annullati
La norma dispone che gli Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Durc annullati. Il comma 3 dell’articolo 54 stabilisce che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e quelli che acquisiscono un Durc On Line già prodotto in corso di validità tramite l’apposita funzione di consultazione “utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto”.
Istruzioni operative
A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva. Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento. Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione. Nell’attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti.
Sono altresì in corso gli adeguamenti procedurali interni per l’acquisizione dall’agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate. Nelle more le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall’agente della riscossione nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva.
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità