Dichiarazione di disponibilità al lavoro e Anpal
Per fare la dichiarazione di immediata disponibilità sul portale Anpal accedi all’area riservata, cliccando qui.
Per assistenza e informazioni chiamare il numero verde 800.000.039 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì o scrivere al seguente indirizzo email info@anpal.gov.it.
Chi è disoccupato deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro (DID) sul portale dell’Anpal, nell’area ad accesso riservato.
Essere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
Il soggetto in stato di disoccupazione può rivolgersi ai centri per l’impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l’inserimento nel mercato del lavoro.
La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non deve rendere la DID sul portale Anpal, poiché la presentazione all’Inps di una domanda di Naspi – Nuova assicurazione sociale per l’impiego, di DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, o di indennità di mobilità equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.
Nelle more della messa a regime del portale Anpal e della cooperazione applicativa con i portali regionali, la persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro in tre modi:
• sul portale Anpal (con o senza Pin Inps);
• sui portali regionali, laddove già previsto dai sistemi informativi regionali;
• recandosi personalmente presso il centro per l’impiego.
Vai alle norme di riferimento.
Procedura per la dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Anpal
- DID con Pin Inps
L’utente presenta la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) registrandosi al portale nazionale Anpal, inserendo username e password e selezionando nell’area riservata “dichiarazione di immediata disponibilità”.
Quindi procede all’autenticazione tramite il Pin Inps ed inserisce le informazioni richieste circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche al calcolo dell’indice di profilazione quantitativo.
La procedura si conclude con la prenotazione dell’appuntamento presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20 del decreto legislativo n. 150/2015).
- DID senza Pin Inps
Se l’utente non è in possesso del Pin Inps è prevista una procedura semplificata per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro: l’utente si registra sul portale nazionale Anpal, inserisce username e password e dichiara l’immediata disponibilità al lavoro, che viene acquisita con riserva.
Al momento del primo contatto con il centro per l’impiego, l’utente sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l’autenticazione, munito di un documento d’identità. Una volta effettuato questo riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorre dal momento della DID sul portale nazionale.
Prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie
Per ottenere prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie, chi si trova in condizione di “non occupazione” e non cerca lavoro, non deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro.
La condizione di “non occupazione” è la condizione di coloro che non sono occupati in un’attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di “non occupazione” che può essere autocertificata dall’utente (art. 19 comma 7 del d. lgs. 150/2015), autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare.
DID – Gestione del periodo transitorio – Proroga dei termini – Nota n. 2720 del 06/03/2017
Fonte: www.anpal.gov.it
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