Comunicazione Inps su istanze rigettate dell’incentivo occupazione SUD
In data odierna l’Inps ha completato l’elaborazione cumulativa posticipata, relativa alle istanze per usufruire dell’incentivo occupazione SUD, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016.
Ricordiamo che tale Decreto Direttoriale è stato rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016, e prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni “meno sviluppate” o in “transizione” nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione
Purtroppo, in giornata, sono state riscontrate numerose anomalie nell’istruttorie delle pratiche, in quanto per molti lavoratori pur essendo in possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra, le istanze sono state rigettate, con la dicitura qui di seguito riportata:
“Istanza è rigettata perchè il soggetto indicato non risulta disoccupato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015”.
A tal proposito, l’Istituto ha rilasciato nel pomeriggio, una comunicazione di servizio che riportiamo:
A seguito dell’elaborazione delle istanze relative al “bonus sud” sono state riscontrate alcune anomalie in sede di verifica delle informazioni concernenti lo stato di disoccupazione. Si fa, pertanto, presente che sarà cura dell’Istituto e dell’ANPAL riesaminare le ipotesi dei KO forniti. Gli eventuali rigetti delle istanze, fino alle operazioni di definizione delle stesse, non devono, conseguentemente, ritenersi definitivi. Fino al completamento delle operazioni di riesame l’Istituto non elaborerà ulteriori richieste.
Con successive comunicazioni saranno fornite indicazioni aggiuntive.
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