Riduzione dei premi e contributi Inail
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell’Inail, contenuta nella determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67 sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.
L’art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determina presidenziale 67/2014, si applicano per il triennio 2014-2016 e 3 possono essere modificati, sempre su proposta dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell’Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.
Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 20162 è stata approvata la determinazione del Presidente dell’Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2017-2019, nonché la percentuale di riduzione per il 2017.
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