Equitalia: definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016
La Definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
Fonte: www.gruppoequitalia.it
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