Terremoto: operative le misure straordinarie a favore di imprese e lavoratori
Sospensione dei termini per tutte le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e contributivi in materia lavoristica e previdenziale; interventi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali; misure specifiche a favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi; sussidi di natura sociale per le persone che non rientrano in queste categorie. Queste le misure dedicate al mondo del lavoro pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, contenente il pacchetto di interventi urgenti varati dal Governo in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Il decreto affronta tutte le problematiche relative all’evento, da quelle della ricostruzione, a quelle sociali, ambientali, istituzionali, economiche e fiscali. Gli articoli di competenza del MLPS sono l’articolo 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori) e l’articolo 48 (Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi).
- Sostegno al reddito dei lavoratori (articolo 45)
Si prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016, fino al massimo alla data del 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni interessati dal sisma e per i quali non siano applicabili le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di coloro che siano impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi colpiti da infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
Si riconosce inoltre un’ulteriore indennità una tantum pari a 5.000 euro in favore deicollaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanzacommerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni coinvolti dal sisma.
Sono previste ancora misure di semplificazione degli adempimenti richiesti ai datori di lavoro per la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in conseguenza dell’evento sismico.
Ed ancora l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria concesso nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 in conseguenza dell’evento sismico.
- Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi (articolo 48)
Si prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017; l’estensione di tale previsione anche alle imprese e ai lavoratori autonomi che alla data del sisma erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati; la possibilità di rateizzazionefino ad un massimo di diciotto rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2017, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi; la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro nei confronti sia dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni interessati dal sisma.
Fonte: www.lavoro.gov.it
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