Criteri e modalità per l’autorizzazione di un ulteriore periodo di CIGS
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ” all’articolo 21, comma 4 individua un’ipotesi di deroga alla durata massima complessiva del trattamento qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Con il decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, sono stati individuati i criteri per l’applicazione del citato articolo 21 comma 4 e con la presente Circolare sono impartite le prime indicazioni applicative.
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