“Esonero contributivo biennale”: pubblicata la circolare Inps n. 57 del 29.03.2016
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 -181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) ha riproposto, sebbene con misura e durata diverse, l’esonero – già previsto dalla Legge di stabilità 2015 – dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.
La circolare n. 57 pubblicata dall’Inps, regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta anche le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. Una migliore integrazione delle funzioni relative agli enti previdenziali disciolti ha consentito di avviare l’utilizzo del beneficio contributivo a tutte le aziende che ne hanno diritto: datori di lavoro UniEmens (incluse le aziende dello spettacolo e dello sport), i datori di lavoro pubblici (in relazione alle aziende privatizzate e agli enti pubblici economici che assicurano i lavoratori alle gestioni ex Inpdap) e datori di lavoro agricoli.
Pertanto, le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.
Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche).
Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Istituto; l’Inps fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.
In basso riportiamo il link della circolare per approfondire l’argomento in modo analitico:
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