Tirocini formativi ed il Librounico
Nell’ultimo periodo, i datori di lavoro, prima di procedere ad assumere personale dipendente, sono sempre più alla ricerca di forme di contratto che consentono di valutare preventivamente, liberamente e senza particolari impegni, capacità e potenzialità di un soggetto, per poi deliberare successivamente l’assunzione in qualità di lavoratore dipendente. Nello stesso tempo, altri soggetti del mercato del lavoro, per lo più giovani studenti, sono alla ricerca di possibilità di inserimento nel mercato di lavoro o di opportunità che permettano di alternare momenti di studio e momenti di lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali.
Infatti, le proposte di stage o tirocinio sono generalmente il risultato del dialogo tra aziende, associazioni di studenti ed enti di formazione (scuole e università). Attraverso tale forma contrattuale si acquisiscono delle competenze professionali e un’idea più chiara relativa al lavoro che si svolgerà in seguito.
Il tirocinio formativo o stage consiste pertanto in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.
La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa. Si tratta di persone che hanno già assolto l’obbligo scolastico o che appartengono a categorie disagiate all’interno dell’azienda.
Possono sussistere i seguenti tipi di tirocini:
tipo a) tirocini formativi e di orientamento
tipo b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro
Per i tirocini di tipo a) la durata non è superiore ai sei mesi e sono destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Sono diretti ad agevolare le scelte professionali e la potenziale occupazione dei giovani nel passaggio tra scuola e lavoro mediante una formazione sul campo e cioè nel mondo del lavoro.
Per i tirocini di tipo b) la durata non è superiore a 12 mesi. Tali tirocini hanno come destinatari inoccupati e disoccupati, nonchè lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori (Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro, enti e organismi autorizzati dalle singole Regioni) e i soggetti ospitanti (datori di lavoro pubblici e privati).
Pertanto i soggetti interessati sono tre:
Soggetti ospitanti che possono essere enti pubblici o privati presso il quale viene svolto il tirocinio. Nessuna limitazione sussiste in ordine all’attività svolta e/o alla natura giuridica dello stesso. Naturalmente il soggetto ospitante deve:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, tranne quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella stessa unità operativa.
I Soggetti promotori sono strutture competenti individuate dalle regioni quali ad esempio servizi per l’impiego, le agenzie regionali per il lavoro, le università, istituti scolastici statali, i centri di formazione professionale e le agenzie per il lavoro.
Per gli Stagisti e/o tirocinanti: Per il tirocinante è ammesso un minimo impegno lavorativo purché costituisca solo un risultato accessorio dell’attività formativa. Ove dall’analisi delle modalità di svolgimento del contratto si dovesse rilevare che da parte del datore di lavoro è stata pretesa una prestazione lavorativa nei modi e nei tempi previsti per un lavoratore dipendente, il contratto potrebbe essere trasformato, in sede giudiziale, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I tirocinanti possono essere:
- soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
- inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di cassa integrazione guadagni;
- disabili (legge 68/1999);
- persone svantaggiate (legge 381/1991);
- richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
- praticantati degli studi professionali, così come disciplinati dalle specifiche normative di settore;
- soggetti che possono accedere ai tirocini formativi e di orientamento cosiddetti “curriculari” (per “curriculari” si intendono gli stage previsti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici di secondo grado, mirati ad affinare il processo di apprendimento attraverso un’alternanza tra la scuola e il lavoro; non riguardano, pertanto, i ragazzi già usciti dal percorso scolastico in cerca del primo impiego).
Il numero massimo di tirocini attivabili è di:
- 1 tirocinante fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 2 tirocinanti tra 6 e 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 10 % tirocinanti più di 20 dipedenti assunti a tempo indeterminato.
Si precisa che è vietato
- attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione che non necessitano di una azione formativa;
- assumere tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, e per sopperire a temporanee esigenze di organizzazione per periodi di intenza attività lavorativa;
- attivare un tirocinio per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero), al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità economica per la partecipazione al tirocinio. Nelle more dell’emanazione delle discipline regionali, i soggetti ospitanti dovranno riconoscere allo stagista un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili. Tale indennità non è richiesta nei tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.
Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Guida Operativa
Attivazione del Tirocinio
Per attivare il tirocinio è necessaria una convenzione tra soggetti promotori e soggetti ospitanti (pubblici e privati) Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, da sottoscrivere tra tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio. Quindi:
- L’ente ospitante si dichiara disponibile ad ospitare degli stagisti
- Viene stipulato un protocollo di intesa tra lo l’ente ospitante e uno degli enti promotori
- L’ente ospitante seleziona lo stagista per il tramite dell’ente promotore
- Lo stagista formalizza il proprio inserimento nella struttura produttiva dell’ente ospitante e viene assegnato al proprio tutor
- Lo stagista svolge le attività sotto la sorveglianza del tutor e in osservanza del progetto formativo sottoscritto
Obblighi di comunicazione telematica preventiva
Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare la comunicazione obbligatoria di inizio rapporto di tirocinio attraverso il portale delle Comunicazioni Obbligatorie entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio. A tale modello deve essere allegato anche il progetto formativo di orientamento e di inserimento attraverso l’apposita funzione prevista di Gestione Tirocini.
Obblighi Previdenziali e Assistenziali
Il soggetto promotore è obbligato a garantire la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro oltre ad una copertura assicuratrice a scelta del soggetto promotore per responsabilità civile verso i terzi. Entrambe le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La normativa prevede l’applicazione della voce di tariffa 0611.
Si precisa che non è richiesta contribuzione previdenziale Inps e pertanto gli Uniemens non devono essere inviati.
Obblighi Fiscali
Le somme percepite dai tirocinanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ad eccezione delle somme percepite quale rimborso spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante stesso in quanto trattandosi assoggettate al regime fiscale delle indennità di trasferta. Si precisa che le ritenute fiscali operate devono essere versate sul modello F24 dal sostituto, con il codice tributo 1004.
Obblighi di Formazione
I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico organizzativo delle attività. A loro volta i soggetti che ospitano i tirocinanti devono indicare il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. Il tutor nominato dall’ente promotore, ha funzioni di controllo, coordinamento, ed orientamento, ovvero verifica che l’esperienza di tirocinio si svolga nel modo previsto dal progetto formativo ed interviene si vi sono problemi, non deve svolgere attività ulteriori se si tratta di un minore, tuttavia il buon senso prescrive di monitorare in maniera più intensa l’esperienza in questione.
Il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.
Si precisa infatti che dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Elaborazione Libro Unico
Il compenso minimo che un tirocinante può ricevere con un contratto di tirocinio, detta indennità di partecipazione al tirocinio, è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome. Secondo gli standard delle Linee Guida, lo stipendio minimo non può essere al di sotto delle 300 euro lordi mensili. In caso di tirocini attivati nei confronti di percettori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione allo stage non va erogata. In assenza dell’indennità economica, è prevista la sanzione amministrativa di una ammenda di importo da 1.000 a 6.000 euro.
Secondo quanto chiarito dal Vademecum il D.L. 112/2008 non prevede l’obbligatorietà di iscrizione nel libro unico del lavoro dei tirocinanti o stage, pur restando fermi tutti gli obblighi relativi agli adempimenti di natura fiscale. Naturalmente i datori di lavoro possono comunque decidere di elaborare il cedolino paga al fine di poter facilitare le operazioni di calcolo delle eventuali ritenute da operare e per la redazione della Certificazione Unica e del modello 770.
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