La notifica del ruolo esattoriale all’indirizzo errato, provoca la nullità dell’atto
E’ quanto previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 25938 del 19 novembre 2013, ove un contribuente si era opposto alla decisione di un giudice di Pace, in relazione alla notifica di n° 3 cartelle esattoriali.
Ecco l’estratto della sentenza:
Premesso in fatto
1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Floridia ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. A.S. avverso il preavviso di fermo, relativo, oltre che ad altre cartelle di pagamento (non più rilevanti), alla cartella di pagamento n. 29820100019048457000, della quale l’opponente aveva dedotto l’omessa notificazione.
1.1. – Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: col primo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e col secondo il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul fatto costituito dall’avvenuta ricezione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ..
Sostiene il ricorrente che quest’ultima risulterebbe spedita ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva e che, pur avendo egli evidenziato questa risultanza all’udienza di precisazione delle conclusioni, come da note a verbale riportate in ricorso, il Giudice di Pace ne avrebbe del tutto omesso l’esame.
1.2. – Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto.
La motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento «risultano regolarmente notificate», omettendo di esaminare i documenti di cui è detto in ricorso.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Giudice di Pace di Fioridia, in persona di altro magistrato.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Floridia, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
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