Riforma del lavoro: “dimissioni in bianco” – nuova procedura per rassegnare le dimissioni
La legge n° 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del Lavoro), ha reintrodotto una serie di norme, volte a contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”. Pertanto il legislatore ha previsto un particolar iter procedurale sia per i datori di lavoro e sia per i lavoratori, per le risoluzioni dei rapporti di lavori per dimissioni.
Il lavoratore subordinato ha a disposizione due procedure, previste rispettivamente dal comma 17 e dal comma 18 dell’articolo 4.
1) In base al comma 17, il lavoratore dipendente deve recarsi con la lettera redatta, presso uno dei seguenti uffici:
- Direzione territoriale del lavoro (ex direzione provinciale del lavoro o ispettorato del lavoro)
- Centro per l’impiego territorialmente competenti per residenza del lavoratore
- Sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
Dopo aver convalidato la lettera di dimissioni è possibile presentarla al datore di lavoro per comunicare la volontà a chiudere il rapporto di lavoro.
2) In alternativa al comma 17, il comma 18 prevede una procedura piu’ articolata:
il lavoratore presenta la lettera di dimissioni in azienda. A tal punto il datore di lavoro deve inviare il modello UNILAV di cessazione e ha l’obbligo di far recapitare al dipendente un invito per iscritto, per confermare le dimissioni. A tale invito deve essere allegato il modello UNILAV di cessazione per essere sottoscritto a conferma, con un’apposita dichiarazione apposta in calce.
Si precisa che l’invito del datore può essere recapitato con raccomandata oppure in alternativa consegnato a mano
Per l’adempimento di convalida, il dipendente ha a disposizione 7 giorni dalla ricezione dell’invito. Entro tale termine è tenuto a presentarsi o in azienda oppure presso le sedi competenti quali:
- Direzione territoriale del lavoro (ex direzione provinciale del lavoro o ispettorato del lavoro)
- Centro per l’impiego territorialmente competenti per residenza del lavoratore
- Sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
Nell’ipotesi in cui, il lavoratore non proceda alla convalida delle dimissioni nel termine dei 7 giorni, il rapporto si intende risolto.
Per tutto il resto non specificato, si rimanda alla normativa di cui sopra.
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