Incentivi per le nuove assunzioni e per la stabilizzazione
Incentivi per le nuove assunzioni e per la stabilizzazione
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17/10/2012), è stato istituito un fondo al fine di promuovere l’occupazione di giovani e di donne, pari a circa 232 milioni di euro.
L’incentivo è rivolto a uomini con meno di 30 anni o di donne di qualsiasi età
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono procedere a rispettare una delle seguenti condizioni:
a) Trasformazione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato di una delle seguenti tipologie contrattuali:
– contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
– contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
– lavoro a progetto;
– associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Si precisa inoltre che le predette trasformazioni devono essere effettuate dal 17 ottobre 2012 al 31 marzo 2013 ed operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi.
L’incentivo è ammesso anche con contratto di lavoro a tempo parziale, a condizione che non sia inferiore alla metà dell’orario di lavoro a tempo pieno.
L’importo spettante per la casistica di cui sopra è pari ad € 12.000
b) Procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, purchè a tempo pieno e ad incremento della base occupazionale, come di seguito in specifica:
Contratti di lavoro a termine di almeno 12 mesi € 3.000
Contratti di lavoro a termine di almeno 18 mesi € 4.000
Contratti di lavoro a termine di almeno 24 mesi € 6.000
Le assunzioni devono essere effettuate nel lasso temporale intercorrente tra il 17 ottobre 2012 al 31 marzo 2013.
Le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi sono indicate in specifica:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (come previsto dall’ art. 4 co. 12, lett. B legge 92/2012 Riforma Fornero);
- l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12 lett. C legge 92/2012 Riforma Fornero);
- l’incentivo non spetta se l’azienda non possiede la regolarità contributiva;
- l’incentivo non spetta se non vengono rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- L’azienda deve osservare quanto previsto dal contratto collettivo di categoria secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni o dalle assunzioni di cui sopra, o anticipatamente su richiesta con acconto del 70 %.
Si precisa che si applica la regola del “de minimis”.
La domanda di ammissione agli incentivi, ai sensi della circolare n. 122 del 17/10/2012, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo” area dichiarazioni di responsabilità del richiedente accedendo nell’apposita area Servizi per le aziende e consulenti.
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