Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari
13/02/2009 – Il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.
Agenzia delle Entrate, circolare n.8 del 13/03/2009 (pag. 9)
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