L’illecito tributario commesso dal 01/04/1998 in poi lo paga la persona fisica
27/01/2006 – Si applica il principio che identifica il trasgressore soggetto passivo della sanzione con la persona fisica, autore materiale della violazione, per tutte le violazioni tributarie. Quindi a carico del contribuente, sia esso una persona fisica, un ente o un soggetto collettivo, la legge prevede un’obbligazione solidale per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, a condizione che la violazione sia stata commessa nell’interesse del contribuente medesimo ed i suoi effetti si siano riversati positivamente sul patrimonio dello stesso, ovvero che la violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
Agenzia delle Entrate, circolare n.5 del 27 gennaio 2006
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