Licenziamento della madre fino ad un anno del bambino è nullo
01/06/2004 – Indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda con la conseguenza che alla lavoratrice spetta di percepire l’intera retribuzione relativa al periodo successivo al licenziamento. Incombe al datore di lavoro, al fine di ottenere una riduzione dell’importo dovuto, provare che la dipendente, successivamente al licenziamento, abbia svolto altrove lavoro retribuito.
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 10531 del 1 giugno 2004
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