Deduzione fiscale, altre istruzioni per i rapporti stagionali
30/12/2003 – Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo determinato a giornata applicati nel settore dell’agricoltura, il compenso corrisposto all’operaio è commisurato alle giornate di lavoro effettive. Siccome il sostituto non conosce il compenso definitivo ma solo l’ammontare presunto che corrisponderà al bracciante se tutte le giornate previste nel contratto di lavoro saranno effettuate; per garantire una tassazione quanto più possibile vicina a quella definitiva, il sostituto deve calcolare la deduzione al momento della prima corresponsione tenendo conto solo della mensilità che sta erogando; mentre in occasione dei successivi periodi di paga dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo tenendo conto anche, per i periodi trascorsi, della deduzione operata.
Agenzia delle Entrate, circolare n.59 del 30 dicembre 2003
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