Reintegra” extra art.18
24/02/2003 – Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito ad assoluzione in sede penale può essere fatto valere indipendentemente impugnazione del licenziamento e di reintegrazione ex art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300. Difatti, in questi casi si applica l’art. 102bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (principio di gerarchia delle fonti che prevede che una norma speciale “sovrasta” quella generale). Tale norma prescrive che ‘chiunque sia stata sottoposto alla misura della custodia cautelare ….. e sia stato perciò licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell’applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione’.
Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 2787 del 24 febbraio 2003
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