L’amministratore di società non sempre è co.co.co.
12/12/2001 – Se l’attività di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto di una determinata professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale. Inoltre, rientrano nel novero dei redditi di lavoro autonomo i compensi corrisposti per l’ufficio di amministratore in società o enti che esercitano attività oggettivamente connesse alle mansioni tipiche della professione abituale dell’amministratore stesso, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale. All’alba della sua nomina il ministro Tremonti aveva già annunciato di voler superare le interpretazioni fornite precedentemente in merito ai compensi dei co.co.co., ma nessuno si aspettava che gli effetti si esplicassero ex tunc. Dunque, i professionisti che hanno già percepito a far data dal 1° gennaio 2001 compensi riconducibili all’ufficio di amministratore (di società o enti), a cui si applica la nuova interpretazione, dovranno “restituire” le detrazioni per lavoro dipendente.
Ministero delle Finanze, circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001
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